Odv231 Parte Generale
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
– PARTE GENERALE –
UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.
SEDE LEGALE IN VIA NAZARIO SAURO 78, FOSSANO (CN) – 12045 P. IVA 02290110044
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.
IL 16 DICEMBRE 2022
INDICE
- SEZIONE PRIMA – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
- 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI …………………………………………………. 4
- 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO ………………………………………………………………………………… 5
- 1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO …………………………………………………………………. 8
- 1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA …………………………. 8
- 1.5. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO ……………………………………………………………………………….. 10
- 1.6. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA ………………………………………………………………….. 10
- SEZIONE SECONDA – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.
- 2.1. LA SOCIETÀ …………………………………………………………………………………………………………… 13
- 2.2. LA GOVERNANCE DI UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. …………………………………………… 13
- 2.3. FINALITÀ DEL MODELLO ………………………………………………………………………………………… 13
- 2.4. DESTINATARI ………………………………………………………………………………………………………… 14
- 2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ………………………………………………………………. 15
- 2.6. LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO …………………………………………………. 15
- 2.7. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ………………………………………………………………………. 17
- SEZIONE TERZA – ORGANISMO DI VIGILANZA
- 3.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA ……………………………………………………………. 19
- 3.2. POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA …………………………………………….. 22
- 3.3. FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ………………………………… 24
- 3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ………………….. 25
- SEZIONE QUARTA – SISTEMA SANZIONATORIO
- 4.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ………………………………………………………………. 29
- 4.2. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI ………….. 31
- 4.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI …………………………………………………… 33
- 4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI ………………………………………………………………….. 34
- 4.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI ……………………………………………………………………… 36
- 4.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS ………………………….. 36
- SEZIONE QUINTA – DIFFUSIONE DEL MODELLO
- SEZIONE SESTA – ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
- ALLEGATO
SEZIONE PRIMA – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231
1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D. Lgs. 231/2001” o anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge- Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Il Decreto ha, inoltre, inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:
- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale. La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il fatto reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso. Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della
colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto. Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa. Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale. La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
1.2. I reati previsti dal Decreto
I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli
espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione del D. Lgs.
231/2001, rimandando all’ALLEGATO del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie
ricomprese in ciascuna famiglia:
1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis) e modificati
dalla Legge 238/2021;
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 e modificati dalla L. 69/2015 e dalla L. n.
236/2016 (art. 24 ter);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni
di riconoscimento, aggiunti dal D. L. n. 350/2001, convertiti con modificazioni dalla L. n. 409/2001;
modificati dalla L. n. 99/2009 e dal D. Lgs. 125/2016 (art. 25-bis);
5. Delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1)
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012,
dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017 (art. 25-ter);
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003
(art. 25 quater);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25–quater. 1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge
38/2006, con il D.Lgs. 39/2014 , con la Legge 199/2016 e con la Legge 238/2021 (art. 25 quinquies);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005, dal Decreto
Legislativo 107 del 10 agosto 2018 e dalla Legge 238/2021 (art. 25-sexies);
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
12. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 da ultimo modificati con legge 23
marzo 2016 n. 41 (art. 25-septies);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, introdotti dal D.Lgs.
231/2007 e modificati dalla legge 186/2014 (art. 25octies);
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dal D.Lgs. 184/2021 (art. 25-
octies 1);
15. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies);
16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria,
introdotto dalla Legge 116/2009 e sostituito dall’art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25-
decies);
17. Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25-undecies);
18. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D. Lgs.
109/2012 (art. 25-duodecies);
19. Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 20 novembre 2017 n.167, modificato dal D.Lgs.
21/2018 (art. 25-terdecies);
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d’azzardo esercitati a
mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
21. Reati tributari introdotti dal D. Lgs. 26 ottobre 2019, n. 124 e modificati dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-
quinquiesdecies);
22. Reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies);
23. Reati contro il patrimonio culturale, introdotti dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022 (art. 25-septiesdecies)
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotto dalla
Legge n 22 del 9 marzo 2022 (art. 25-duodevicies)
1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto
Il sistema sanzionatorio definito dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi. Il D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l’interruzione dell’attività della società, il giudice, in luogo dell’applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell’attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l’interruzione dell’attività può provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.
1.4. Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa
L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l’ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all’ente di potersi sottrarre all’imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell’organo amministrativo dell’ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato. Con riferimento all’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:
- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo. Con riferimento all’effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:
- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.
1.5. I reati commessi all’estero
In forza dell’articolo 4 del Decreto, l’ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l’art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Pertanto, l’ente è perseguibile quando:
- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l’azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui è svolta l’attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell’ente non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all’ente medesimo. Tali regole riguardano i reati commessi interamente all’estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione”.
1.6. Le “Linee Guida” di Confindustria
L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti. La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008, nel 2014 e in ultimo nel giugno 2021 (di seguito, anche “Linee Guida”). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero della Giustizia.
Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:
- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:
- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall’ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari; Dette Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:
- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell’attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.
Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria, adattandole alle peculiarità della società.
SEZIONE SECONDA – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.
2.1. La Società
Unifarma Distribuzione S.p.A. (di seguito anche “Unifarma” o la Società) è una società per azioni, partecipata all’88 % dalla Società Unifarma S.p.A. operante nel settore della distribuzione del farmaco e del parafarmaco ad esclusivo servizio delle farmacie e al 12% da Farmauniti Società Cooperativa composta esclusivamente da farmacisti e titolari di farmacia. A norma dell’art. 3 dello Statuto, la società ha per oggetto il commercio di specialità medicinali e prodotti farmaceutici e sanitari in genere, di prodotti alimentari e cosmetici, di attrezzature e macchinari destinati a impieghi medico sanitari e comunque più in generale il commercio di prodotti trattati nelle farmacie, nonché i servizi ad essi collegati, tutto ciò attraverso contratti di agenzia e rappresentanza e/o attraverso qualsiasi forma di accordo di intermediazione commerciale sia abituale che occasionale. In particolare, Unifarma svolge attività di stoccaggio e distribuzione di farmaci, parafarmaci, dispositivi medici e prodotti omeopatici nei confronti di farmacie e parafarmacie sul territorio nazionale, ed è dotata di sei magazzini, di cui tre altamente automatizzati in Piemonte che garantiscono un servizio puntuale ed efficiente e tre manuali in Liguria.
2.2. La Governance di Unifarma Distribuzione S.p.A.
La Società adotta un sistema di gestione tradizionale i cui organi sociali sono rappresentati dall’Assemblea degli Azionisti, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dall’Organismo di Vigilanza. La revisione legale è attribuita ad una società di revisione esterna.
2.3. Finalità del Modello
Nell’ambito del contesto illustrato, Unifarma è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell’importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs.231/2001 (di seguito il “Modello”), idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società. Attraverso l’adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:
- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d’impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell’espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un’equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell’informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.
2.4. Destinatari
Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per tutti gli esponenti aziendali di Unifarma che possano considerarsi coinvolti, nei limiti delle loro competenze, nelle attività considerate a rischio dal D. Lgs. 231/2001 ossia, nello specifico, ai componenti degli organi sociali, al management, ai dipendenti, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (appaltatori, clienti, fornitori, etc.). Sono altresì destinatari dei principi generali del Modello per quanto applicabili nei limiti del rapporto in essere, coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. Tali soggetti costituiscono quindi, nel loro complesso, i Destinatari del presente Modello (di seguito i “Destinatari”). I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i principi di comportamento e di controllo in esso contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.
2.5. Elementi fondamentali del modello
Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il Sistema dei controlli preventivi, il Sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo) e delle Parti Speciali riportanti i rischi-reato identificati e i correlati principi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi. Gli elementi fondamentali, sviluppati da Unifarma Distribuzione S.p.A. nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:
- l’attività di mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto, formalizzata nel documento aziendale denominato “Matrice delle Attività a Rischio – Reato” di cui al paragrafo 2.6;
- la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello) relativamente ai processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- la nomina di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello (come esplicitato nella Sezione Terza della presente Parte Generale);
- l’adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della presente Parte Generale) volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come esplicitato nella Sezione Quinta della presente Parte Generale).
2.6. La mappatura delle attività a rischio reato
Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all’art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto, ad un’approfondita analisi delle proprie attività aziendali. Nell’ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa,
rappresentata nell’organigramma aziendale che individua le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche. Successivamente, la Società ha proceduto all’analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare, l’individuazione delle attività a rischio nell’ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:
- dell’Organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- del corpus normativo aziendale (i.e. Statuto e Patti Parasociali);
- del sistema di deleghe e procure;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida e Best Practice di riferimento;
- della “storia” della Società, ovvero degli accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso. I risultati dell’attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato) che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, nell’ambito delle attività proprie di Unifarma Distribuzione S.p.A. Detta Matrice, che forma parte del Modello, è custodita presso la sede della Società ed è resa disponibile per eventuale consultazione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, nonché di chiunque sia legittimato a prenderne visione.
In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato sono rappresentate, per singola categoria di reato presupposto (strutturata per articolo del D. Lgs. 231/2001), le aree aziendali (c.d. “attività sensibili”) potenzialmente associabili ai reati dei quali è ritenuta possibile la commissione, gli esempi di eventuali modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione degli illeciti (c.d. “processi strumentali”).
2.7. Il sistema di controllo interno
Il sistema di controllo interno della Società si sostanzia nell’insieme di strumenti, strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell’ambito della Società a una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Il sistema di controllo, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, coinvolge ogni settore dell’attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse. In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nella Parte Speciale del presente Modello, anche sui seguenti elementi:
- Codice Etico Il Codice Etico stabilisce, anche ai fini della prevenzione dei reati c.d. presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, le regole di comportamento generale che tutti coloro che lavorano in azienda, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Il Codice Etico è portato a conoscenza dei dipendenti e dei terzi che intrattengono relazioni commerciali con Unifarma. Gli eventuali atti compiuti dai dipendenti in violazione del Codice Etico non impegnano in alcun modo l’azienda che potrà esperire tutte le azioni, da quelle disciplinari a quelle dell’autorità competente, a tutela e garanzia dei propri interessi.
- Sistema Organizzativo di attribuzione delle responsabilità (organigramma aziendale) Gli “organigrammi” riflettono l’attribuzione delle responsabilità e delle linee di dipendenza gerarchica. Le Linee guida, le direttive, le normative e le procedure emanati dalla Società descrivono i compiti di ciascuna Funzione aziendale e ne specificano i rapporti funzionali con gli altri enti – rapporti sempre caratterizzati dalla contrapposizione delle funzioni, dalla separazione dei compiti e dalla formalizzazione – tenuto conto della struttura organizzativa della società.
- Sistema di deleghe e procure Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità e trasparenza delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.
Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui Unifarma Distribuzione S.p.A. attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei Terzi. ! Sistemi informativi Intesi come quei sistemi orientati alla segregazione delle funzioni, nonché alla standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business. Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi:
- “ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”: ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale gli Enti aziendali preposti possono procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa;
- “nessuno può gestire in autonomia un intero processo”: il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l’applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- “documentazione dei controlli “: l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere sempre documentata (eventualmente attraverso la redazione di verbali).
SEZIONE TERZA – ORGANISMO DI VIGILANZA
L’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull’osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all’ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati. Pertanto l’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, del quale è collocato in posizione di staff, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Funzioni. In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Unifarma ha istituito l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche l’”Organismo” o “OdV”) a struttura collegiale, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo. In particolare, la composizione dell’OdV è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:
- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento all’interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il “riporto” al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
- Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell’OdV per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell’organizzazione aziendale e dei principali processi della Società;
- Continuità d’azione: con riferimento a tale requisito, l’OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Unifarma.
3.1. Durata in carica, decadenza e revoca
L’OdV resta in carica tre anni, considerando un anno come coincidente con l’esercizio societario, ed è in ogni caso rieleggibile. I suoi componenti sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e
professionale di indiscutibile valore e non devono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con Amministratori e Soci. Possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza sia dipendenti della Società che professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con Unifarma che possano integrare ipotesi di conflitto d’interesse. I compensi dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi. Non può essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade automaticamente colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:
- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in more uxorio, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti del Consiglio di Amministrazione, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società o con società da essa controllate, che ne compromettano l’indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera, i componenti dell’Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.
Costituisce causa di decadenza dell’Organismo la decadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà riservata al nominando Consiglio di Amministrazione di confermare la composizione dell’OdV. Costituiscono, altresì, causa di decadenza dell’intero Organismo di Vigilanza:
- l’accertamento di un grave inadempimento da parte dell’OdV nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza; Costituiscono invece giusta causa di revoca di un singolo componente:
- l’omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell’Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell’esercizio delle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (i.e. “patteggiamento), che comporti una pena che preveda l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone e delle imprese;
- una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (i.e. “patteggiamento), per violazioni rilevanti ai fini della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l’avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento. Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente che ha subito il provvedimento potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica. Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all’incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R. o tramite PEC all’ indirizzo UNIFARMADISTRIBUZIONE@LEGALMAIL.IT. L’Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l’espletamento delle
funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d’atto.
3.2. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:
- vigilare sulla diffusione all’interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell’osservanza del Modello;
- vigilare sull’osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- verificare l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto e identificati nel Modello;
- vigilare sull’attuazione e sull’osservanza del Modello nell’ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati sanzionati dal Decreto;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l’opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento nei casi di: i) significative modificazioni dell’assetto interno di Unifarma e/o delle modalità di svolgimento delle attività; ii) rilevanti modifiche normative; iii) significative violazioni delle prescrizioni del Modello. Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:
- coordinarsi e collaborare con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l’istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi “dedicati” (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell’ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell’ambito del monitoraggio;
- verificare l’effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell’ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche (ad es. in ambito ambientale);
- svolgere direttamente, o far eseguire, accertamenti sulla veridicità e sulla fondatezza delle segnalazioni ricevute, e proporre alle Funzioni Aziendali preposte all’adozione di eventuali misure sanzionatorie nei confronti del personale della Società, l’erogazione dei provvedimenti previsti dalla Sezione Quarta della presente Parte Generale;
- redigere una relazione annuale sull’attività svolta;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa nonché di soggetti sottoposti all’altrui direzione;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte dell’intero Consiglio di Amministrazione o di uno o più Amministratori, laddove ritenute fondate. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:
- emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l’elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all’esito delle indagini condotte, alla Funzione competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo
aziendale dell’autore della violazione, l’opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell’autore stesso;
- ottenere l’informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello. Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l’Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell’Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull’Organismo nel suo complesso. Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all’OdV un budget di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse, su proposta dell’Organismo stesso. L’Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere.
3.3. Flussi di comunicazione dell’Organismo di Vigilanza
Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l’Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società e con il Collegio Sindacale. Segnatamente, l’Organismo di Vigilanza riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale lo stato di fatto sull’attuazione del Modello e gli esiti dell’attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:
- annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale sono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l’implementazione del Modello;
- nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, e in ogni caso in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni o all’attività dell’Organismo in generale;
L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei
predetti organi sociali per questioni inerenti il funzionamento e l’efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell’Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l’Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative all’interno della Società.
3.4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’OdV da parte delle Funzioni della Società, diretti a consentire all’Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza. A tale proposito devono essere comunicate all’Organismo le seguenti informazioni:
- su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti previamente identificati dall’Organismo di Vigilanza e da quest’ultimo formalmente richiesti alle funzioni aziendali (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall’Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo (c.d. segnalazioni). A tale ultimo riguardo, i Destinatari devono riferire all’OdV ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto, del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato di cui abbiano conoscenza. A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione verso l’OdV che consistono in:
- un indirizzo di posta elettronica dedicato (unifarmadistribuzione@odv.it);
- lettera riservata personale indirizzata al Presidente dell’Organismo presso la sede legale della Società. Tali canali devono essere resi noti ai destinatari del Modello e potranno essere utilizzati anche per l’invio di segnalazioni ai sensi dell’art. 6, comma 2- bis del D.Lgs. 231/2’’1 (c.d.” Whistleblowing”).
L’accesso a tali canali di segnalazione è riservato ai soli componenti dell’Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. L’OdV, fatti salvi gli obblighi di legge, avrà cura di garantire la massima riservatezza dei segnalanti, al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. La Società si riserva di disporre severi provvedimenti contro chiunque si renda responsabile di atti di ritorsione o, anche, contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere. La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l’anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l’Organismo di Vigilanza:
- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto al Vertice Aziendale per l’avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si
evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti in essere nell’ambito delle attività lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- notizia dell’avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di Unifarma e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società;
- presunte violazioni del Codice Etico. Tutta la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall’Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell’espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall’Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede legale della Società, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.
SEZIONE QUARTA – SISTEMA SANZIONATORIO
La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l’efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell’esimente dalla responsabilità amministrativa. Il sistema disciplinare di Unifarma si rivolge a tutti i Destinatari del Modello e, precisamente:
- al personale dipendente;
- ai dirigenti;
- agli amministratori e ai sindaci;
- all’Organismo di Vigilanza;
- ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, inclusi i lavoratori autonomi che collaborano con Unifarma e tutti coloro i quali abbiano natura contrattuale e/o commerciale con la Società per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’irrogazione di una condanna penale nei confronti del dipendente, del dirigente o del soggetto apicale o dall’instaurarsi di un procedimento penale e finanche dalla commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Ai fini dell’applicazione del sistema disciplinare costituisce condotta rilevante, che determina l’applicazione di eventuali sanzioni, ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L’applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere ispirata al principio di proporzionalità e gradualità ed in particolare nell’individuazione della sanzione correlata si tiene conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si tiene conto delle:
- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.
Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:
- commissione di più violazioni con la medesima condotta;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura. Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli Organi Societari competenti. Elemento costitutivo del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, dei protocolli previsti dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b). La Società ha pertanto adottato il presente sistema sanzionatorio in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il sistema sanzionatorio opera nell’ambito delle normative vigenti e della contrattazione collettiva e non sostituisce gli altri regolamenti aziendali. L’instaurazione di un procedimento disciplinare e il suo svolgimento è regolato dalle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato all’interno di Unifarma Distribuzione S.p.A. Del presente sistema sanzionatorio è garantita piena ed effettiva conoscenza a tutti i Destinatari del Modello attraverso i canali di comunicazione utilizzati dalla Società
4.1. Sanzioni per il personale dipendente
In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare. La violazione delle norme di condotta e delle procedure indicate nel Modello costituisce un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 2104, co. 2, c.c. A titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quanto previsto nel CCNL ai fini dell’applicazione di eventuali misure disciplinari, si indicano alcune condotte rilevanti:
- violazione delle procedure interne o adozione, nell’espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che
verbale (ad esempio il Lavoratore che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- adozione, nell’espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violazione dei principi dello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una inosservanza degli ordini impartiti dalla Società (ad esempio il Lavoratore che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; falsifichi e/o alteri documenti interni o esterni; non applichi volontariamente le disposizioni impartite dalla Società, al fine di trarre vantaggio per se o per la Società stessa; sia recidivo, in qualsiasi delle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione delle misure disciplinari conservative). Al personale dipendente, in base al giudizio di gravità dell’infrazione e di adeguatezza della sanzione, possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL, ivi di seguito riportate:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- sospensione del lavoro e della retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare. I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:
- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell’evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell’autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.
Qualora l’Organismo di Vigilanza dovesse recepire una segnalazione circa una condotta posta in essere dal dipendente in violazione del Modello, predispone una relazione che trasmette Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e all’Amministratore Delegato nella quale riporta quanto segue:
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione. In seguito, qualora a seguito del suddetto flusso informativo si riscontri l’effettiva violazione del Modello, è trasmessa al Dipendente una contestazione scritta contenente:
- l’indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, potendo – nell’anzidetto termine – richiedere l’intervento del rappresentante dell’associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato. L’Amministratore Delegato assume la decisione e irroga la sanzione. Il provvedimento disciplinare non potrà essere adottato prima che sia trascorso il termine minimo di cinque (5) giorni, previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicati, della contestazione per iscritto dell’addebito. Il Consiglio di Amministrazione è informato in merito all’esito del procedimento.
4.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti
Le violazioni, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello sono di seguito dettagliate, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune fattispecie di condotta rilevante:
- mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle Procedure aziendali ovvero nell’impedimento ai soggetti preposti e all’Organismo di Vigilanza del controllo o dell’accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazioni delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l’effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- violazione dell’obbligo di informativa all’Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere ad altri Destinatari del presente Sistema Disciplinare o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell’ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili. applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL, in base al giudizio di gravità dell’infrazione e di adeguatezza della sanzione. In particolare:
- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello che non hanno comportato o hanno comportato modesta esposizione a rischio, il dirigente incorre nel richiamo scritto o nella sanzione pecuniaria da 0,5 a tre volte il corrispettivo mensile;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, che ha comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, il dirigente incorre nella sanzione della revoca, totale o parziale, di deleghe o procure oppure nel licenziamento con preavviso;
- in caso di violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale o violazioni che siano di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendone neanche una provvisoria prosecuzione oppure comportino la concreta applicazione a carico della società
delle misure previste dal Decreto e/o la commissione di uno dei reati presupposto, il dirigente incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso. La procedura di accertamento dell’illecito con riguardo ai Dirigenti è regolata dalle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l’Organismo di Vigilanza. trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale e all’Amministratore Delegato:
- la descrizione della condotta constatata;
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro Con tempestività dall’acquisizione della relazione dell’Organismo di Vigilanza, l’Amministratore Delegato convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:
- l’indicazione della condotta constatata e l’oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l’avviso della data della audizione e la facoltà dell’interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali giustificazioni, sia scritte che verbali, sui fatti. Valutate quest’ultime qualora dovesse essere comprovata la violazione e/o non fornite le necessarie giustificazioni, la Società potrà irrogare la sanzione e, se il dirigente è destinatario di deleghe o procure da parte del Consiglio di Amministrazione, queste potranno essere revocate, se collegate alla violazione contestata o se ritenuto altrimenti opportuno. Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato non prima di cinque giorni dalla presentazione delle giustificazioni. Il Consiglio di Amministrazione della Società, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza dovranno essere informati in merito agli esiti delle verifiche interne ed alle decisioni adottate.
4.3. Misure nei confronti degli amministratori
In caso di violazione accertata delle disposizioni Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più amministratori, l’Organismo di Vigilanza informa
tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale. In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell’intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l’Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative. In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all’entità e gravità della violazione commessa, all’irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite nei casi più gravi, tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile. In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.
4.4. Misure nei confronti degli apicali
In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l’assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall’altra, alla qualifica dell’apicale che dovesse commettere la violazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire presupposto per l’applicazione delle sanzioni le seguenti fattispecie di condotte:
- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell’obbligo di informativa dell’Organismo di Vigilanza e/o all’eventuale Soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto. In conseguenza le sanzioni in cui il soggetto apicale potrà incorrere sono:
- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria e/o totale o parziale revoca di deleghe o procure;
- revoca dell’incarico. Per violazioni del Modello che non hanno comportato o hanno comportato modesta esposizione a rischio, sarà comminato il richiamo formale scritto; per violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, sarà comminata la sanzione pecuniaria e/o la revoca totale o parziale delle eventuali deleghe o procure; per violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale, sarà comminata la revoca dall’incarico. Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto apicale, l’Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:
- la descrizione della condotta constatata;
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto. Con tempestività dall’acquisizione della relazione dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall’Organismo di Vigilanza per un’adunanza del Consiglio, da tenersi secondo modalità e termini previsti dallo statuto. La convocazione deve:
- essere effettuata per iscritto;
- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all’interessato la data della adunanza, con l’avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. Durante tale adunanza, cui partecipano anche i membri dell’Organismo di Vigilanza, è ascoltato l’interessato e acquisite eventuali sue deduzioni scritte e decisi o effettuati eventuali ulteriori accertamenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutati gli elementi acquisiti, decide la sanzione da irrogare, motivando l’eventuale dissenso sulla proposta dell’Organismo di Vigilanza. Nel caso di violazioni di gravità tale da ledere la fiducia della società nei confronti dell’amministratore (art. 2392 c.c.), il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea, proponendo i provvedimenti più opportuni ai sensi dell’art. 2383, c. 3, c.c. La delibera del Consiglio di Amministrazione e quella dell’Assemblea, sono comunicate per iscritto all’Organismo di Vigilanza e all’interessato.
4.5. Misure nei confronti dei sindaci
Qualora la violazione del Modello sia ascrivibile ad uno o più sindaci, l’Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale, esperite le opportune ulteriori indagini ed eventualmente sentito il componente a cui è contestata la violazione, assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni a norma dell’art. 2407 c.c. Nel caso di violazioni di gravità tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del sindaco (art. 2392 c.c.), il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea, proponendo i provvedimenti più opportuni ai sensi dell’art. 2383, c. 3, c.c. La delibera del Consiglio di Amministrazione e la delibera dell’Assemblea, sono comunicate per iscritto all’Organismo di Vigilanza e all’interessato.
4.6. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners
L’inosservanza – da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società – delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti
dell’Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001. Il rispetto del Modello è garantito, infine, mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino Collaboratori esterni, Consulenti e Partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché, ove applicabili, dei protocolli specificamente inerenti all’attività svolta. In caso di violazioni del Modello e/o del Codice Etico, la Società si riserva, quale sanzione, la risoluzione del contratto in applicazione delle clausole contrattuali e delle norme di legge e, se del caso, la relativa denuncia all’autorità competente.
SEZIONE QUINTA – DIFFUSIONE DEL MODELLO
La Società, consapevole dell’importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello e dei principi etici enunciati nel Codice Etico. La formazione e l’informazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l’azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti e soggetti terzi sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell’esercizio delle loro attività. A tale fine le attività di formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società. L’attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell’organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell’assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello. Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:
- in fase di assunzione, la Funzione Risorse Umane promuove nei confronti dei neo assunti l’informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico, consegnando una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;
- possibilità di accesso ad una sezione della intranet aziendale in cui siano resi disponibili sia il di Unifarma aggiornati, inclusi eventuali comunicati informativi in materia. La Società ha inoltre in essere un programma di attività formative come di seguito specificate:
- corsi di formazione e aggiornamento sul D. Lgs. 231/01 per i dipendenti, fruibili in modalità e- learning;
- moduli specifici dedicati al D. Lgs. 231/01 e inseriti nei corsi istituzionali per neo assunti e per quadri;
- seminari ad hoc di approfondimento del D. Lgs. 231/01 rivolti a specifiche fasce di popolazione aziendale quali Responsabili di Funzione/Aree e Procuratori. La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso i canali di comunicazione utilizzati dalla Società. La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata nella sede legale della Società, disponibile per la consultazione da parte dell’Organismo di Vigilanza e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.
SEZIONE SESTA – ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. L’attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Compete, invece, all’Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all’aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L’Organismo di Vigilanza, nell’ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all’aggiornamento e all’adeguamento del presente Modello. In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato e integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell’Organismo, quando siano intervenute:
- variazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Restano in capo all’OdV i seguenti compiti:
- condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti al novero dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile di Funzione per i programmi di formazione per il personale;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare
l’adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello. Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all’Organismo di Vigilanza.
ALLEGATO
Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001
1.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24):
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 L 23/12/1986, n.898).
1.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla Legge 48/2008 (Art. 24-bis) e modificati dalla Legge 238/2021:
- Falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all’ accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
1.3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (Art. 24-ter):
- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
1.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25):
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.);
- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
1.5. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (Art. 25-bis):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).
1.6. Delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (Art. 25-bis. 1):
- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
1.7. Reati societari introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e della Legge 69/2015 (Art. 25-ter):
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e modificato dal D. Lgs. 38/2017;
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), come inserito dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n.38 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”;
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).
1.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali introdotti dalla Legge 7/2003 (Art. 25-quater):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Pentimento operoso (art. 5 D.L. n. 625/1979 – convertito con modifica in L.15/1980);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle istallazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle istallazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 – mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).
1.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (Art. 25- quater.1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
1.10. Delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006, con la Legge 199/2016 e con la Legge 238/2021 (Art. 25-quinquies):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2 c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).
1.11. Reati di abuso di mercato introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005, dal D. Lgs. N. 107 del 10 agosto 2018 e dalla Legge 238/2021 (Art. 25-sexies):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).
1.12. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
1.13. Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro introdotti dalla Legge 123/2007 (Art. 25-septies):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
1.14. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio introdotti dal D. Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge 186/2014 (Art. 25-octies):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
1.15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotti dal D. Lgs. 184/2021 (art. 25-octies 1):
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.).
1.16. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore introdotti dalla Legge 99/2009 (Art. 25- novies):
- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lett. A-bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore (art. 171, Legge 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitratia o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis Legge 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies L. 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui altri artt. 102-bis e 102-ter L. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis Legge 633/1941 comma 2).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva
riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l’apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’ art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all’articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 ter, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 ter, comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’art. 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).
1.17. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (Art. 25-decies):
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
1.18. Reati ambientali introdotti dal D. Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (Art. 25- undecies):
- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p. introdotti dal D.Lgs. 121/2011);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (D.Lgs n.152/2006, art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs n.152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).
1.19. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D. Lgs. 109/2012 (Art. 25-duodecies):
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12, comma 3, 3 bis e comma 5 D.Lgs. 286/1998);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stessi o nell’ambito delle attività punite dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in violazione delle norme del TU sull’immigrazione fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 12, comma 5 D. Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 bis, D.Lgs. 286/1998).
1.20. Reati di razzismo e xenofobia introdotti dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. 21/2018 (Art. 25-terdecies):
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).
1.21. Reati sportivi introdotti dalla Legge 3 maggio 2019 n.39 (Art. 25-quaterdecies):
- Frode in competizione sportive (art. 1 Legge 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 401/1989).
1.22. Reati tributari, introdotti dal D. Lgs. 26 ottobre 2019 n. 124 modificato dal D. Lgs. 75/2020 (Art. 25-quinquiesdecies):
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che determinano un passivo fittizio (art.2 commi 1 e 2 Legge 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 Legge 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 Legge 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Legge 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Legge 74/2000).
1.23. Reati di contrabbando introdotti dal D. Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies):
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Pene per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (art. 294 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973);
- Differenze tra il carico e il manifesto (art. 302 DPR n. 43/1973);
- Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (art. 304 DPR n. 43/1973);
- Mancato scarico della bolletta di cauzione, Differenze di quantità (art. 305 DPR n. 43/1973);
- Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 DPR n. 43/1973);
- Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 DPR n. 43/1973);
- Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (art. 310 DPR n. 43/1973);
- Differenze di qualità nelle riesportazioni a scarico di temporanea importazione (art. 311 DPR n. 43/1973);
- Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (art. 312 DPR n. 43/1973);
- Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e reimportazione (art. 313 DPR n. 43/1973);
- Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (art. 316 DPR n. 43/1973);
- Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (art. 317 DPR n. 43/1973);
- Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (art. 318 DPR n. 43/1973);
- Inosservanza di formalità doganali (art. 319 DPR n. 43/1973);
- Pene per le violazioni di norme sui depositi nelle zone di vigilanza (art. 320 DPR n. 43/1973);
- Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (art. 321 DPR n. 43/1973).
1.24. Reati contro il patrimonio culturale introdotti dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022 (art. 25- septiesdecies):
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
1.25. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022 (art. 25-duodevicies):
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).